Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in assenza del destinatario, la notifica è provata con la CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito).
Il perfezionamento della notifica ai sensi della L. 890/1982 è dimostrabile con la produzione della CAD .
Ciò, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario (a) per rifiuto a riceverlo, (b) per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero (c) per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo.
In giudizio, il notificante potrà provare il perfezionamento della notifica “solo” producendo la CAD. Più esattamente, dovrà produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (i.e., CAD). Non sarà invece ritenuta sufficiente a tale scopo, la produzione della sola ricevuta di spedizione.
Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012/2021, pubblicata il 15 aprile 2021 (1).
Per una migliore comprensione della sentenza in argomento, si consiglia di leggere prima l’articolo Notifica degli atti tributari a mezzo posta
Esaminiamo insieme i punti più interessanti della pronuncia in commento.
Il caso
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Una contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa ad IRPEF anni 2006-2007 innanzi la CTP di Caserta. Nel ricorso ella lamentava la mancata rituale notifica degli atti impositivi prodromici. Da ciò, ne faceva discendere l’inesistenza del titolo esecutivo (iscrizione a ruolo) a base della minacciata esecuzione esattoriale.
L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, eccepiva la rituale notifica degli avvisi di accertamento. L’Ufficio motivava in ragione dell’assenza della contribuente al proprio domicilio al momento della notifica.
La CTP di Caserta rigettava il ricorso. Secondo il giudice di prime cure, la contribuente “non aveva assolto all’onere di impugnare anche nel merito” gli avvisi prodromici alla cartella (i.e., gli avvisi di accertamento).
Tale impostazione è stata poi confermata anche in secondo grado. In primo luogo, la CTR della Campania affermava la ritualità della notifica degli avvisi prodromici. Infine, confermava che gli stessi dovevano essere impugnati “anche nei profili di merito”.
La contribuente proponeva ricorso per Cassazione a cui resisteva l’Ufficio con controricorso
La questione sottoposta alle Sezioni Unite: la notifica è provata con la CAD?
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Il Presidente della 5° Sezione Civile della Suprema Corte, rilevato un contrasto giurisprudenziale sul tema della mancata consegna dell’atto notificando per assenza del destinatario, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte al fine di pronunciarsi sulla questione:
“…di quale sia il modo per assolvere l’onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l’impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. “irreperibilità relativa”) ed in particolare se possa considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata” .
Prima di esaminare la specifica questione sottopostagli, le SS.UU. hanno inteso far chiarezza su una questione pregiudiziale che ha interessato entrambi i pregressi gradi di merito (v. capo 1 e ss della sentenza).
Inesistenza di un onere processuale di impugnare “anche nel merito” l’atto prodromico
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Entrambi i giudici di merito avevano accolto le doglianze dell’Agenzia delle Entrate sul punto dell’omessa impugnativa “nel merito” degli atti prodromici (id est, avvisi di accertamento irritualmente notificati).
Le Commissioni tributarie, infatti, avevano rilevato che la contribuente, nel ricorso avverso la cartella, non avrebbe assolto l’onere (processuale) di impugnare “anche nel merito” gli avvisi di accertamento che l’hanno preceduta.
A tal proposito, la Suprema Corte ricorda innanzitutto il principio per cui “l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato”.
Premesso ciò, gli Ermellini ricordano che detta nullità può esser fatta valere dal contribuente ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 mediante la scelta di impugnare:
- solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione). Il contribuente si limiterà qui a far valere il “vizio procedurale” derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento) al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell’atto consequenziale;
- anche l’atto presupposto non notificato (cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) unitamente a quello consequenziale. I due atti verranno quindi impugnati cumulativamente per mezzo dello stesso ricorso. In questo caso il contribuente farà valere anche i vizi propri (di forma e/o di sostanza) che inficiano l’atto presupposto (atto prodromico) per contestare radicalmente “il merito” della pretesa tributaria.
Spetta al giudice verificare la scelta del contribuente
Svolta questa premessa, le SS.UU. sottolineano che sarà il giudice a dover comprendere la scelta processuale seguita dal ricorrente. In altri termini, egli dovrà innanzitutto capire se il contribuente abbia impugnato solo l’atto consequenziale (nullità da vizio procedurale) o se invece, insieme a questo, abbia inteso impugnare anche l’atto prodromico (vizi di forma e/o infondatezza della pretesa tributaria).
<<…spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008)>>
Il contribuente non è tenuto ad impugnare “anche nel merito” l’atto prodromico
Chiarito quanto sopra, le SS.UU. fanno emergere l’errore esegetico commesso da entrambi i 2 giudici di merito. Le Commissioni tributarie hanno infatti erroneamente interpretato il dettato dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 travisando la corretta portata del suo 3° periodo, ai sensi del quale:
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.
Il contribuente ha quindi la facoltà (“ne consente”) e non l’onere di impugnare l’atto prodromico unitamente a quello consequenziale. Tale facoltatività, peraltro, deve intendersi estesa anche alla scelta se limitarsi alla rilevazione della mancata/irrituale notifica (vizio di forma) dell’atto prodromico, oppure, se estendere le censure anche al “merito” dello stesso, ossia, della pretesa erariale.
Le Sezioni Unite chiariscono il punto in esame richiamando il consolidato orientamento della medesima Suprema Corte
<<Secondo la giurisprudenza di questa Corte è dunque senz’altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo>>
Chiarito il punto che precede, le Sezioni Unite volgo quindi l’attenzione verso la questione interpretativa sulla quale sono state chiamate a pronunciarsi
Le Sezioni Unite: la notifica è provata con la CAD!
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Con riferimento alla questione interpretativa sulla quale sono state chiamate a pronunciarsi, le SS.UU. confermano innanzitutto l’esistenza del contrasto giurisprudenziale rilevato dalla V° Sezione Civile remittente (capo 4 e ss. della pronuncia).
Infatti, in merito alla fattispecie “notifica a mezzo posta/assenza temporanea del destinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell’atto notificando”, l’evoluzione giurisprudenziale ha portato al delinearsi di 2 orientamenti giurisprudenziali contrapposti nell’ambito della medesima Suprema Corte.
Esiste un primo e più risalente orientamento (Cass., 33070-33257/2019, 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017). Secondo tale impostazione, in caso di assenza del destinatario, è sufficiente che l’Ente impositore notificante produca in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenete l’atto notificando con l’attestazione di spedizione della CAD.
Vi si contrappone un secondo e più recente orientamento (Cass., 5077/2019, 16601/2019, 6353-21714-23921-25140-26078/2020). Secondo questa diversa impostazione, per considerare perfezionata la procedura notificatoria è invece necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della CAD, ossia, la seconda raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale. In giudizio, quindi, la notifica dell’Ente impositore è provata con la CAD, rectius, con la produzione del suo avviso di ricevimento.
Gli Ermellini risolvono il contrasto: in giudizio la notifica è provata con la CAD!
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Le Sezioni Unite hanno inteso aderire a questo secondo orientamento
Secondo gli Ermellini “nel sistema della notifica postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l’atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito” (CAD) ha un “ruolo essenziale”. Tale comunicazione, infatti, garantisce la conoscibilità “intesa come possibilità di conoscenza effettiva” dell’atto notificando.
Diversamente “la mera prova della spedizione di tale comunicazione” non è idonea a garantire la conoscibilità dell’atto notificando.
Nel caso previsto dall’art. 8, L. 890/1982 – e dell’art. 140 cpc – “non si realizza alcuna consegna” ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (ovvero nel caso di cui all’art. 140 cpc, presso la Casa comunale).
Ed è per tale ragione, sottolineano le SS.UU., che la legge “prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità:
- l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto
- la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (CAD)
Il principio di diritto
Le SS.UU. sugellano il loro iter argomentativo stabilendo il seguente principio di diritto.
<<In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima>>
La decisione del caso concreto
Una volta stabilito che la notifica è provata dal notificante con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della CAD, le SS.UU. definiscono il caso concreto in senso pienamente favorevole alla contribuente.
Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate non risulta aver assolto all’onere processuale di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento della CAD. Conseguentemente, la notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento (i.e. avvisi di accertamento) non può considerarsi ritualmente perfezionata.
Gli Ermellini ne fanno discendere 2 conseguenze processuali:
- in primis, l’invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento (atti prodromici);
- in secundis, l’invalidità consequenziale della cartella esattoriale (atto consequenziale)
Per questi motivi (PQM), le Sezioni Unite hanno ritenuto di accogliere il ricorso della contribuente e cassare l’impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania
Conclusione
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A parere di chi scrive, il pregio della sentenza commentata è duplice.
Innanzitutto, risiede nell’aver chiarito che, nei casi di mancata/irrituale notifica dell’atto prodromico (es., avviso di accertamento), sul contribuente che impugni il successivo atto consequenziale (es., cartella esattoriale) non grava l’onere processuale di impugnare “anche nel merito” l’atto prodromico. Infatti, il tenore testuale dell’art. 19, Dlgs. 546/1992, comma 3, ultimo periodo, contempla un’impugnativa dell’atto prodromico del tutto facoltativa (“ne consente l’impugnazione”). Tale facoltatività deve però essere intesa anche in relazione alle modalità di impugnativa dell’atto prodromico: il contribuente potrà infatti limitarsi a farne valere la mancata/irrituale notifica (vizio formale/procedimentale), oppure, estendere le doglianze alla fondatezza della pretesa tributaria.
In secondo luogo, è rappresentato dall’aver rilevato e risolto un contrasto giurisprudenziale sulla fattispecie della prova del notifica nel caso in cui l’atto notificando non sia stato consegnato per rifiuto/temporanea assenza del destinatario o per assenza/inidoneità delle altre persone a riceverlo. In questi casi, per il notificante (es., l’Agenzia delle Entrate), la notifica è provata con la CAD. L’Ente impositore avrà l’onere processuale di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (CAD).
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Note:
(1) La sentenza in commento è facilmente reperibile e consultabile, entro 5 anni dalla sua emissione, sul motore di ricerca della Corte di Cassazione SentenzeWeb, basterà inserire il numero e l’anno della pronuncia.
Fonti:
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS2_HomePage.jsp
https://www.gazzettaufficiale.it/
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